Cos’è il PIF per i cosmetici?
Secondo il regolamento europeo per i cosmetici (Reg. UE n° 1223/2009) la persona responsabile che immette sul mercato europeo un prodotto cosmetico deve essere in grado di dimostrare che il prodotto sia sicuro per la salute umana, nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, allo scopo di garantire sempre la massima tutela del consumatore.
Affinché la persona responsabile possa adempire a questo obbligo deve redigere, o far redigere per suo conto, il PIF cosmetico (Product Information File) cioè la documentazione informativa sul prodotto cosmetico immesso sul mercato. I PIF cosmetici devono essere conservati dalla persona responsabile per 10 anni dopo l’ultimo lotto del cosmetico immesso sul mercato dell’Unione Europea e devono essere a immediata disposizione delle Autorità competenti qualora lo richiedano. Secondo il regolamento il PIF dei prodotti cosmetici non deve essere fisicamente presente all’indirizzo indicato sull’etichetta del prodotto, ma può essere reso disponibile in qualsiasi formato, compreso quello elettronico.